Il creditore non riceve una garanzia reale, come nel caso di un pegno, nè un’ulteriore garanzia personale, come nel caso della fideiussione. Grazie al rigore formale dei titoli cambiari, ha tuttavia, in caso di ritardo nel pagamento, la possibilità di un’esecuzione rapida e priva di difficoltà (cfr. A. Meier-Hayoz/H.C. von der Crone, op.cit., § 18 m. 34-36 p. 232). c) Ex art. 116 CO l’estinzione di un debito precedente mediante la creazione di uno nuovo non si presume.