Ex art. 165 CO per la validità della cessione si richiede la forma scritta. Un riconoscimento scritto della cessione può sanare un eventuale mancato rispetto della forma scritta (cfr. Spirig, Commentario zurighese, n. 17 ad art. 165 CO; Gauch/Schluep, Schw. Obligationerecht, Allg. Teil, vol. 2 m. 3542 ad art. 1665 CO, p. 264). c) Ex art. 170 cpv. 1 CO la cessione del credito comprende gli accessori e i privilegi del credito, ad eccezione di quelli inseparabili dalla persona del cedente. d) Dalla documentazione agli atti risulta che lo scritto 27 novembre 1992 (doc.