L’emittente autorizza il primo prenditore a completare le parti lasciate in bianco. Questa autorizzazione passa quale diritto accessorio con il trasferimento del vaglia cambiario ai prenditori seguenti. La portata dell’autorizzazione a completare viene determinata dall’accordo dell’emittente con il primo prenditore (cfr. A. Meier-Hayoz/H.C. von der Crone, Wertpapierrecht, Berna 1985, § m. 40 p. 153). b) Ex art. 164 cpv. 1 CO il creditore può cedere ad altri il suo credito anche senza il consenso del debitore, se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del rapporto giuridico. Ex art. 165 CO per la validità della cessione si richiede la forma scritta.