Tuttavia considerato l’accordo raggiunto dalle parti in merito all’identità della creditrice e al relativo foro nella causa promossa il 31 marzo 1993 dall’ing. __________ presso la Pretura del Distretto di Lugano contro la __________ (doc. 1), questa indicazione non può aver indotto l’escusso a dubitare in casu dell’identità della procedente e nemmeno lo lede nei suoi interessi (cfr. per analogia DTF 120 III 11). Quale procedente va pertanto indicata - con rettifica da operare d’ufficio - la ”__________ ”. D’altro canto il protesto doc. D va inteso come fatto levare dalla __________ (doc. D), in rappresentanza della casa madre __________ 4.a)