Ex art. 181 LEF l’Ufficio di esecuzione deve sottoporre immediatamente l’opposizione al giudice, il quale, udite o no le parti, si pronuncia, entro il termine d’ordine di cinque giorni, sulla sua ammissibilità. Nell’ambito della procedura cambiaria, il giudice chiamato a pronunciarsi sull’opposizione procede d’ufficio all’esame e all’accertamento della validità del titolo in rapporto alle menzioni e alle formalità essenziali volute dal diritto cambiario (CEF 13 aprile 1987 in re A./P. SA; Rep 1977 p. 119; CEF 8 aprile 1986 in re T. c./G.).