Ciò è necessario affinchè l’ufficio possa verificare, anche solo formalmente, se i presupposti materiali per l’esecuzione cambiaria sono adempiuti (cfr. Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrecht, Berna 1993, § 37, m. 8, p. 296). Ex art. 181 LEF l’Ufficio di esecuzione deve sottoporre immediatamente l’opposizione al giudice, il quale, udite o no le parti, si pronuncia, entro il termine d’ordine di cinque giorni, sulla sua ammissibilità.