Questa, pur conoscendo gli antefatti e di conseguenza la non validità del titolo cambiario, avrebbe agito in malafede a danno dell’escusso. E. Con osservazioni 24 gennaio 1995 la parte appellata si è opposta al gravame con allegazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito. F. Con ordinanza 11 aprile 1995 la procedura esecutiva è stata sospesa ex art. 107 CPC con l’indicazione che sarebbe stata riattivata solo dopo la trasmissione a questa Camera del vaglia cambiario di fr. 5’000’000.-- sequestrato il 12 gennaio 1995 dalla procuratrice pubblica avv. __________.