Sarebbe infatti l’escusso che, rinunciando alla domanda provvisionale di far depositare il vaglia cambiario, ha lasciato implicitamente la facoltà alla banca di procedere all’esecuzione. In prima sede la cessione di credito dalla __________ alla __________ è stata ritenuta provata e valida sulla base dello scritto 27 novembre 1992 quale atto di cessione in forma scritta (doc. 23). D’altro canto, è stato osservato, non è dimostrato che gli avallanti avessero autorizzato esclusivamente la __________ a far valere il titolo cambiario. Il primo giudice ha poi rilevato che il vaglia cambiario in bianco costituisce già cartavalore, contenendo un’obbligazione cambiaria irrevocabile.