Il primo giudice ha poi rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dall’escusso, dagli atti risulta che il vaglia cambiario di Fr. 5’000’000.-- è stato effettivamente spedito alla banca dall’ing. __________ dall’ing. __________ e dall’avv. __________ in data 5 aprile 1989 (cfr. doc. 33.8), mentre non è provato che gli avallanti abbiano spedito l’effetto cambiario nel 1986, perlomeno non si può dedurlo dalla lettera accompagnatoria doc. 3, che non reca data alcuna.