C. Con sentenza 19 dicembre 1994 il Pretore di Locarno-Campagna non ha ammesso l’opposizione argomentando che, sia ammettendo che il credito derivante dal contratto di mutuo concluso nel 1986 sia estinto per novazione, sia ammettendo che la __________ abbia rinunciato alla garanzia costituita dal vaglia cambiario, consegnato nel 1986, determinante è che la __________, con la richiesta 9 febbraio 1989 di ripristinare il credito di Fr. 19’500’000.--, ha indicato tra le garanzie un vaglia cambiario di Fr. 5’000’000.-- e ne ha chiesto l’invio. Il primo giudice ha poi rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dall’escusso, dagli atti risulta che il vaglia cambiario di Fr.