protestate spese e ripetibili di prima e di seconda istanza.” Con atto 11 gennaio 1995 l’escusso ha postulato la concessione dell’effetto sospensivo, concessogli con decreto presidenziale 12 gennaio 1995; con osservazioni 24 gennaio 1995 la parte appellata ha chiesto: “1. E` revocato l’effetto sospensivo concesso all’appello con decreto 12 gennaio 1995. 2. L’appello è integralmente respinto in relazione alle domande 1, 2 e 3 dell’appellante. E` integralmente confermata la sentenza 19/20 dicembre 1994 del Pretore di Locarno-Campagna. 3. In via subordinata, la presente procedura è sospesa ex art. 107 CPC, in relazione a quanto esposto al punto C ad 3. 4. Con protesta di spese e ripetbili”.