dall’ avv. __________ | | | | al PE cambiario n. __________ del 7/18 ottobre 1994 notificatogli dall’UEF di Locarno ad istanza di | | | | __________, patr. dall’ avv. __________; | opposizione sottoposta, giusta l’art. 181 LEF, con atto 26 ottobre 1994 dall’UEF di Locarno alla Pretura di Locarno-Campagna; sulla quale opposizione il Pretore di Locarno-Campagna con sentenza 19 dicembre 1994 ha così deciso: “1. L’opposizione non è ammessa. 2. Le spese e la tassa di giustizia di Fr. 1’500.--, da anticipare dalla parte procedente, sono a carico dell’escusso, che rifonderà alla controparte Fr. 5’000.-- per ripetibili.