{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1994-25_1995-06-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8427&nX40_KEY=4933424&nTrefferzeile=47&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4b90355bdf3b6ba97b71045df443a74f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1994.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.06.1995 14.1994.25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:02:27", "Checksum": "41023e03473559895c684728215f64b7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.06.1995 14.1994.25\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIn seguito, il credito concesso dalla __________ è stato più volte modificato. Infatti con lettera 19 ottobre 1989 (doc. 5) la banca ha confermato di aver consolidato il prestito per l’importo di Fr. 19’200’000.-- e di averlo trasformato e raggruppato in un anticipo fisso. Con scritto 29 gennaio 1990 (doc. 8) ha comunicato la riduzione del mutuo a Fr. 18’000’000.--. Dopo l’ottenimento da parte della __________ di un prestito dalla __________, la __________ con lettera 25 ottobre 1990 (doc. 15/18) ha di nuovo ridotto il mutuo a Fr. 10’000’000.-- Con scritto 24 maggio 1991 (doc. 19) la mutuante ha poi comunicato alla debitrice di mantenere il limite di credito a Fr. 9’000’000.--, con scadenza al 31 dicembre 1991, chiedendo la consegna di un nuovo vaglia cambiario di Fr. 6’000’000.--. Nonostante i predetti mutamenti, subentrati in merito all’importo dovuto, alla scadenza del credito, alle garanzie, ecc, dalla documentazione agli atti non può essere dedotta la volontà delle parti di novare il credito per il quale era stato prestato quale garanzia, tra l’altro, il vaglia cambiario doc. C, per cui non vi è stato nessun trasferimento del vaglia cambiario ad un altro credito.\nNon è d’altronde corretto quanto sostenuto dall’appellante, che gli scritti summenzionati, inviati alla __________, non sarebbero stati visti dagli avallanti ing. __________, ing. __________ e avv. __________, amministratori e azionisti della società debitrice. I doc. 5 e 8 sono stati infatti controfirmati da __________ e __________ per la __________. Inoltre, anche se il doc. 18 è stato sottoscritto solo dall’amministratore delegato della __________, signor __________, la __________ ha preso posizione in merito al mantenimento del credito di costruzione a Fr. 9’000’000.-- con lettere 10 ottobre 1991 e 4 novembre 1991 (doc. 20 e 21), sottoscritte da __________ __________ e __________. Dalla documentazione agli atti non emerge d’altro canto che essi, come si è visto, consci delle garanzie esistenti a favore della __________, le abbiano mai contestate, chiedendo la restituzione del vaglia cambiario. Gli avallanti non hanno nemmeno mai dichiarato di non essere più disponibili a concedere tale garanzia.\nLa richiesta della __________, comunicata alla debitrice con lo scritto 24 maggio 1991 (doc. 19), di consegnarle un vaglia cambiario di Fr. 6’000’000.--, può essere d’altronde interpretata non solo, come pretende l’escusso, quale prova dell’inesistenza di un precedente vaglia cambiario di Fr. 5’000’000.--, con la motivazione che se la banca fosse già stata in possesso di un titolo cambiario di Fr. 5’000’000.--, avrebbe chiesto solo l’emissione di uno nuovo di Fr. 1’000’000.--. Da questa richiesta può infatti anche essere dedotta l’intenzione della creditrice di ottenere un’aumento della garanzia con la sostituzione del titolo cambiario, già in suo possesso di Fr. 5’000’000.--, con un unico titolo di Fr. 6’000’000.--.\nDalla documentazione agli atti non si può pertanto ritenere che il credito garantito dal vaglia cambiario sia estinto, nè che il vaglia cambiario sia stato limitato nel tempo. L’eccezione sollevata dall’escusso ex art. 182 n. 1 LEF va pertanto respinta.\n6.a) Il giudice ammette l’opposizione ex art. 182 n. 4 LEF quando il debitore oppone un’altra eccezione, fondata sull’art. 1007 CO, ed essa sembri attendibile, ma in questo caso soltanto se è simultaneamente depositata, in denaro o in valori, la somma per cui si procede. Richiesta è la verosimiglianza dell’eccezione, la quale è raggiunta se la parte che la solleva suffraga con elementi oggettivi e affidabili le sue affermazioni. Le allegazioni devono pertanto essere confortate da documenti giustificativi (CEF 7 febbraio 1990 in re I.C. SA/C.B. SA cons. 3; Rep 1968 p. 138 cons. 1; CEF 13 aprile 1987 in re A.SA/P.SA, CEF 8 aprile 1986 in re T./G.; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dette, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 261 n. 4; Panchaud/ Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 n. 10; Alex Schmidlin, Die Bewillingung des Rechtsvorschlages in der Wechselbetreibung unter Hinterlegung der Forderungssumme gemäss SchKG 182 Ziff. 4, Zurigo 1978, p. 61- 62).\nb) L’escusso ha eccepito la malafede della __________ la quale sarebbe stata a conoscenza degli antefatti con la __________ e della non validità del titolo cambiario in esame.\nEx art. 1007 CO, applicabile anche al vaglia cambiario per il rinvio dell’art. 1098 cpv. 1 CO, la persona contro la quale è promossa azione cambiaria non può opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti suoi personali con il traente o con i portatori precedenti a meno che il portatore, acquistando il titolo cambiario, abbia agito scientemente a danno del debitore. In questo caso il debitore deve dimostrare non solo l’esistenza delle eccezioni stesse, ma anche che il portatore ha agito in malafede. Questo è il caso allorquando il portatore ha acquistato l’effetto cambiario in perfetta conoscenza delle eccezioni esistenti nei confronti del portatore precedente, che potrebbero arrecare danno al debitore (cfr. Alex Schmidlin, op. cit. p. 56-57 e rif. ivi; Guhl/Kummer/Druey, Das Schw. Obligationerecht, 8. ed. p. 837).\nCome si è visto nei precedenti considerandi, dalla documentazione agli atti non emerge nè che il credito principale è estinto, nè si possono dedurre elementi oggettivi atti a rendere verosimile che la procedente, pur essendo a conoscenza di eccezioni che l’escusso avrebbe potuto opporre alla __________, si sia fatta girare il vaglia cambiario scientemente a danno.del debitore\nLe eccezioni sollevate dall’escusso vanno quindi respinte e di conseguenza va confermata la sentenza pretorile di non ammissione dell’opposizione.\n7. L’appello 27 dicembre 1994 __________ va pertanto respinto."}