{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1994-25_1995-06-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8427&nX40_KEY=4933424&nTrefferzeile=47&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4b90355bdf3b6ba97b71045df443a74f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1994.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.06.1995 14.1994.25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:02:27", "Checksum": "41023e03473559895c684728215f64b7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.06.1995 14.1994.25\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nb) Ex art. 164 cpv. 1 CO il creditore può cedere ad altri il suo credito anche senza il consenso del debitore, se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del rapporto giuridico. Ex art. 165 CO per la validità della cessione si richiede la forma scritta. Un riconoscimento scritto della cessione può sanare un eventuale mancato rispetto della forma scritta (cfr. Spirig, Commentario zurighese, n. 17 ad art. 165 CO; Gauch/Schluep, Schw. Obligationerecht, Allg. Teil, vol. 2 m. 3542 ad art. 1665 CO, p. 264).\nc) Ex art. 170 cpv. 1 CO la cessione del credito comprende gli accessori e i privilegi del credito, ad eccezione di quelli inseparabili dalla persona del cedente.\nd) Dalla documentazione agli atti risulta che lo scritto 27 novembre 1992 (doc. 23), con il quale la __________ ha comunicato alla debitrice __________ di essere divenuta cessionaria del credito in oggetto con effetto 31 ottobre 1992, unitamente a tutte le garanzie e diritti accessori, reca la firma della cedente __________ e ossequia le formalità ex art. 164 e 165 CO (su contenuto, cfr. Spirig, op.cit. n. 22 ad art. 165 CO). Il doc. 23 vale nel contempo come contratto di cessione e notifica al debitor cessus dell’avvenuta cessione del credito.\nLa __________ quale cessionaria del credito cedutole dalla __________ nei confronti della __________ è legittimata pertanto ad avvalersi delle garanzie connesse con tale credito e di conseguenza del vaglia cambiario doc. C.\n5.a) Ex art. 182 n. 1 LEF il giudice ammette l’opposizione quando venga provato con documenti che il debito è stato pagato al portatore del titolo cambiario ovvero che questi ha accordato la rimessione od una dilazione.\nb) Il vaglia cambiario può essere emesso quale garanzia di crediti presenti o futuri. Per esempio quale garanzia di conti correnti una banca può far emettere dai suoi clienti un vaglia cambiario. Di regola l’importo non viene indicato. Questo titolo cambiario non è destinato alla circolazione, ma viene lasciato in deposito. Esso viene emesso sotto una condizione sospensiva: prima che il credito (del rapporto base) del beneficiario contro l’emittente divenga esigibile e non venga pagato, il creditore/beneficiario non ha alcun diritto derivante dal titolo cambiario. Questa forma di garanzia comporta dei vantaggi sia per il creditore che per il debitore. Il debitore non deve consegnare nè soldi, nè altri valori patrimoniali. Il creditore non riceve una garanzia reale, come nel caso di un pegno, nè un’ulteriore garanzia personale, come nel caso della fideiussione. Grazie al rigore formale dei titoli cambiari, ha tuttavia, in caso di ritardo nel pagamento, la possibilità di un’esecuzione rapida e priva di difficoltà (cfr. A. Meier-Hayoz/H.C. von der Crone, op.cit., § 18 m. 34-36 p. 232).\nc) Ex art. 116 CO l’estinzione di un debito precedente mediante la creazione di uno nuovo non si presume. In particolare la stipulazione di un’obbligazione cambiaria in relazione ad un debito esistente o l’emissione di un nuovo titolo di credito od atto di fideiussione non costituiscono novazione del debito preesistente, salvo patto contrario.\nLa novazione presuppone l’esistenza di un credito, l’obbligo del debitore ad una nuova prestazione e la dichiarazione di volontà delle parti di considerare estinto il vecchio credito. La novazione è ammessa interpretando la volontà delle parti ed i loro interessi. Non vi è novazione nel solo cambiamento del contenuto di un credito, per esempio nel caso di dilazione, oppure di mutamento dell’importo dovuto, della durata, del tasso d’interesse e delle garanzie, quando il credito originale viene mantenuto. Lo stesso vale allorquando vi è cambiamento solo del creditore (cessione) o del debitore (assunzione di debito) (cfr. DTF 107 II 481; Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schw. Obligationenrecht, OR I, n. 3 e 6 ad art. 116 p. 632 e ss.)\nd) In casu la questione a sapere se la __________ aveva già trasmesso alla __________, per il credito di costruzione di Fr. 19’500’000.--, ottenuto sulla base della lettera 2 dicembre 1986 (doc . 1 bis), tra le altre garanzie, anche un vaglia cambiario di Fr. 5’000’000.-- è ininfluente, così come non occorre definire se la __________ sia rimasta fino al 5 aprile 1989 senza garanzia personale degli avallanti __________, __________ e __________ Determinante è infatti che con scritto 9 febbraio 1989 (doc. 4) la __________ ha dichiarato di ripristinare il credito per un importo di Fr. 19’500’000.--, che ha indicato tra le altre garanzie - quali la costituzione e messa a pegno di due nuove cartelle ipotecarie, fatta valere dall’appellante -, un vaglia cambiario di Fr. 5’000’000.--, chiedendone l’invio, e che dallo scritto 5 aprile 1989 (doc. 33/8), controfirmato da __________, __________ e __________ emerge che la __________ ha effettivamente inviato in tale data alla __________ un vaglia di Fr. 5’000’000.--. L’effetto cambiario è stato trasmesso in bianco di luogo di emissione, data e scadenza, avallato da __________, __________ e __________, con l’autorizzazione a completarlo con i requisiti mancanti e a presentarlo all’incasso, qualora il credito non fosse rimborsato. Questa circostanza supera pertanto la pretesa estinzione del mutuo concluso il 2 aprile 1986 (doc. 1 bis), con la conseguente estinzione del vaglia cambiario."}