{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1994-25_1995-06-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8427&nX40_KEY=4933424&nTrefferzeile=47&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4b90355bdf3b6ba97b71045df443a74f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1994.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.06.1995 14.1994.25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:02:27", "Checksum": "41023e03473559895c684728215f64b7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.06.1995 14.1994.25\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nF. Con ordinanza 11 aprile 1995 la procedura esecutiva è stata sospesa ex art. 107 CPC con l’indicazione che sarebbe stata riattivata solo dopo la trasmissione a questa Camera del vaglia cambiario di fr. 5’000’000.-- sequestrato il 12 gennaio 1995 dalla procuratrice pubblica avv. __________.\nG. Con scritto 9 maggio 1995 la procuratrice pubblica avv. __________ ha trasmesso il vaglia cambiario in esame a questa Camera e di conseguenza la procedura è stata riattivata\nConsiderato\nin diritto\n1. Con l’atto di appello 27dicembre 1994 l’ing. __________ ha prodotto i doc. da I a IX. Con la domanda di effetto sospensivo 11 gennaio 1995 l’appellante ha inoltrato copia dell’istanza di fallimento 4 gennaio 1995 presentata dalla __________, la relativa decisione 5 gennaio 1995 del Pretore di Locarno-Campagna, così come la denuncia penale 27 dicembre 1994 presentata dall’ing. __________ contro __________, agente nella sua qualità di condirettore generale della __________ unitamente ad altri organi di fatto della citata banca. Con scritto 17 gennaio 1995 l’appellante ha di nuovo prodotto copia della decisione 5 gennaio 1995 del Pretore di Locarno-Campagna con la quale è stata respinta l’istanza di fallimento 4 gennaio 1995 presentata dalla creditrice. Con scritto 2 febbraio 1995 l’escusso ha inoltrato una decisione 1. febbraio 1995 del Pretore di Locarno-Campagna con la quale è stata respinta una seconda istanza di fallimento della procedente. L’appellante ha inoltre prodotto due dichiarazioni dell’avv. __________ e della Fiduciaria __________ Ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni, per cui gli atti precitati vanno estromessi dall’incarto, poichè proceduralmente irriti.\n2.a) Ex art. 177 cpv. 2 LEF con la domanda d’esecuzione cambiaria si deve consegnare all’ufficio d’esecuzione il titolo cambiario e il protesto, quest’ultimo solo se occorre dal profilo cambiario.\nCiò è necessario affinchè l’ufficio possa verificare, anche solo formalmente, se i presupposti materiali per l’esecuzione cambiaria sono adempiuti (cfr. Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrecht, Berna 1993, § 37, m. 8, p. 296).\nEx art. 181 LEF l’Ufficio di esecuzione deve sottoporre immediatamente l’opposizione al giudice, il quale, udite o no le parti, si pronuncia, entro il termine d’ordine di cinque giorni, sulla sua ammissibilità.\nNell’ambito della procedura cambiaria, il giudice chiamato a pronunciarsi sull’opposizione procede d’ufficio all’esame e all’accertamento della validità del titolo in rapporto alle menzioni e alle formalità essenziali volute dal diritto cambiario (CEF 13 aprile 1987 in re A./P. SA; Rep 1977 p. 119; CEF 8 aprile 1986 in re T. c./G.).\nb) Con atto 26 ottobre 1994 l’Ufficio di esecuzione di Locarno ha trasmesso al Pretore di Locarno-Campagna l’opposizione sollevata dall’escusso unitamente al vaglia cambiario in oggetto. Con decisione supercautelare 13 dicembre 1994 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1 (atto VII), ha ordinato alla __________ di depositare il vaglia cambiario doc. C presso la Pretura del Distretto di Lugano. Il deposito, su richiesta della __________ (atto X), è stato effettuato dalla Pretura di Locarno-Campagna con invio 19 dicembre 1994 (atto XII). Contrariamente a quanto ritenuto dall’escusso il primo giudice ha pertanto potuto verificare la validità dell’effetto cambiario in rapporto alle menzioni e alle formalità, essendone stato in possesso fino all’emissione della sentenza appellata, avvenuta il 19 dicembre 1994. La predetta decisione supercautelare è poi stata annullata.\n3. Il vaglia cambiario in oggetto è stato girato, come risulta dalla girata a retro, dalla __________ alla __________ (doc. C). Dal PE n. __________ del 7/18 ottobre 1994 dell’UE di Locarno emerge che l’ing. __________ è stato escusso in via cambiaria __________ (doc. A). Contrariamente a quanto sostenuto dall’ appellante, che ritiene la carenza d’identità tra la creditrice e l’escutente insanabile, trattasi nel caso di specie - è stato infatti tralasciato “(__________)” -di un’indicazione imprecisa della parte creditrice. Tuttavia considerato l’accordo raggiunto dalle parti in merito all’identità della creditrice e al relativo foro nella causa promossa il 31 marzo 1993 dall’ing. __________ presso la Pretura del Distretto di Lugano contro la __________ (doc. 1), questa indicazione non può aver indotto l’escusso a dubitare in casu dell’identità della procedente e nemmeno lo lede nei suoi interessi (cfr. per analogia DTF 120 III 11). Quale procedente va pertanto indicata - con rettifica da operare d’ufficio - la ”__________ ”.\nD’altro canto il protesto doc. D va inteso come fatto levare dalla __________ (doc. D), in rappresentanza della casa madre __________\n4.a) Ex art. 1000 CO, applicabile anche al vaglia cambiario per il rinvio dell’art. 1098 cpv. 2 CO, se un vaglia cambiario, incompleto quando fu emesso, viene completato contrariamente agli accordi intercorsi, l’inosservanza di tali accordi non può essere opposta al portatore, a meno che questi abbia acquistato il titolo cambiario in mala fede, ovvero abbia commesso colpa grave acquistandolo.\nA differenza del vaglia cambiario incompleto, nel caso di vaglia cambiario in bianco l’emittente tralascia volontariamente alcune componenti necessarie. L’emittente autorizza il primo prenditore a completare le parti lasciate in bianco. Questa autorizzazione passa quale diritto accessorio con il trasferimento del vaglia cambiario ai prenditori seguenti. La portata dell’autorizzazione a completare viene determinata dall’accordo dell’emittente con il primo prenditore (cfr. A. Meier-Hayoz/H.C. von der Crone, Wertpapierrecht, Berna 1985, § m. 40 p. 153)."}