{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1994-25_1995-06-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8427&nX40_KEY=4933424&nTrefferzeile=47&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4b90355bdf3b6ba97b71045df443a74f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1994.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.06.1995 14.1994.25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:02:27", "Checksum": "41023e03473559895c684728215f64b7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.06.1995 14.1994.25\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nC. Con sentenza 19 dicembre 1994 il Pretore di Locarno-Campagna non ha ammesso l’opposizione argomentando che, sia ammettendo che il credito derivante dal contratto di mutuo concluso nel 1986 sia estinto per novazione, sia ammettendo che la __________ abbia rinunciato alla garanzia costituita dal vaglia cambiario, consegnato nel 1986, determinante è che la __________, con la richiesta 9 febbraio 1989 di ripristinare il credito di Fr. 19’500’000.--, ha indicato tra le garanzie un vaglia cambiario di Fr. 5’000’000.-- e ne ha chiesto l’invio. Il primo giudice ha poi rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dall’escusso, dagli atti risulta che il vaglia cambiario di Fr. 5’000’000.-- è stato effettivamente spedito alla banca dall’ing. __________ dall’ing. __________ e dall’avv. __________ in data 5 aprile 1989 (cfr. doc. 33.8), mentre non è provato che gli avallanti abbiano spedito l’effetto cambiario nel 1986, perlomeno non si può dedurlo dalla lettera accompagnatoria doc. 3, che non reca data alcuna. In prima sede è stato inoltre argomentato che anche se il credito è stato più volte modificato nelle sue modalità, la __________ ha sempre indicato tra le sue garanzie il vaglia cambiario e quando il 24 maggio 1991 ne ha chiesto uno nuovo di Fr. 6’000’000.--, essa intendeva così ottenere un’ulteriore garanzia e non certo rinunciare a quella già esistente. Gli avallanti non hanno d’altro canto chiesto la restituzione del vaglia cambiario, nè hanno dichiarato di non essere più disponibili a concedere la garanzia, benchè in qualità di amministratori fossero a conoscenza degli scritti della __________ Il Pretore ha poi rilevato che con la transazione conclusa davanti al Pretore di Lugano la __________ ha unicamente rinunciato a sollevare l’eccezione d’incompetenza del foro di Lugano, senza concedere alcuna dilazione. Sarebbe infatti l’escusso che, rinunciando alla domanda provvisionale di far depositare il vaglia cambiario, ha lasciato implicitamente la facoltà alla banca di procedere all’esecuzione.\nIn prima sede la cessione di credito dalla __________ alla __________ è stata ritenuta provata e valida sulla base dello scritto 27 novembre 1992 quale atto di cessione in forma scritta (doc. 23). D’altro canto, è stato osservato, non è dimostrato che gli avallanti avessero autorizzato esclusivamente la __________ a far valere il titolo cambiario.\nIl primo giudice ha poi rilevato che il vaglia cambiario in bianco costituisce già cartavalore, contenendo un’obbligazione cambiaria irrevocabile. Il diritto di completarlo è soltanto un accessorio che passa al giratario in caso di girata, purchè ciò non sia in contrasto con gli accordi presi. Il vaglia cambiario quale garanzia di un credito costituisce un accessorio ed è trasferito per legge insieme al credito ceduto. In casu non sarebbe comunque provato che la garanzia fosse accessoria del contratto e non del credito e che non potesse essere trasferita in caso di cessione del credito.\nIl Pretore ha infine negato che, il credito principale non essendo estinto, la __________ si sia fatta girare il vaglia cambiario in mala fede per eludere le eccezioni che l’escusso poteva opporre alla __________, proprio poichè tali eccezioni non risultano essere nè provate, nè fondate.\nD. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso rilevando in sostanza:\n- che il titolo cambiario è stato girato dalla __________ alla __________, mentre l’esecuzione cambiaria è stata promossa dalla __________. Non vi sarebbe pertanto identità fra la girataria e l’escutente, il che crea grave incertezza sull’identità della creditrice, ritenuto che un __________ esiste senza dubbio in __________, ma non a __________. Si tratterebbe di persona giuridica inesistente, non risultando iscritta al Registro di commercio di Ginevra. Il protesto sarebbe poi stato levato ad istanza del __________ in __________, nuovamente persona giuridica inesistente, non essendo iscritta al Registro di commercio di Lugano. Il presupposto dell’identità fra creditore procedente e colui che è indicato sul titolo di credito, così come la validità del protesto sono condizioni da esaminare d’ufficio;\n- che in seguito alla decisione supercautelare del 13 dicembre 1994 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, la girataria __________ era stata tenuta a depositare il vaglia cambiario, per cui non poteva più disporne liberamente. Pertanto dopo il 13 dicembre 1994, data di esecutività del citato decreto pretorile, il Pretore di Locarno-Campagna avrebbe dovuto ammettere l’opposizione, essendo venuto a mancare il requisito essenziale dell’esecuzione cambiaria, ossia la disponibilità del titolo cambiario che era stato estromesso dal suo incarto. L’opposizione dovrebbe essere ammessa anche dalla questa Camera, il titolo cambiario non risultando agli atti;\n- in via abbondanziale l’appellante ha argomentato che il credito per il quale è stato emesso il vaglia cambiario doc. C è estinto. Inoltre gli avallanti stessi non avrebbero accettato le condizioni della __________. D’altro canto la richiesta di un vaglia cambiario di Fr. 6’000’000.-- significa che quello di Fr. 5’000’000.-- non aveva più valore neppure per la banca. L’appellante ha poi rilevato la mancanza agli atti della prova dell’avvenuta cessione del credito alla __________ alla quale mancherebbe pertanto la legittimazione attiva. Questa, pur conoscendo gli antefatti e di conseguenza la non validità del titolo cambiario, avrebbe agito in malafede a danno dell’escusso.\nE. Con osservazioni 24 gennaio 1995 la parte appellata si è opposta al gravame con allegazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito."}