{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1994-25_1995-06-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8427&nX40_KEY=4933424&nTrefferzeile=47&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4b90355bdf3b6ba97b71045df443a74f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1994.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.06.1995 14.1994.25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:02:27", "Checksum": "41023e03473559895c684728215f64b7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.06.1995 14.1994.25\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\ne) Con scritto 19 ottobre 1989 (doc. 5) la __________ ha confermato alla __________ il consolidamento del credito di costruzione e la sua trasformazione in un anticipo fisso per l’importo di Fr. 19’200’000.-- con scadenza al 31 dicembre 1989. Tra le garanzie è rimasto confermato il titolo cambiario di nominali Fr. 5’000’000.--.\nf) In data 29 gennaio 1990 (doc. 8) la __________ ha ridotto il mutuo a Fr. 18’000’000.--, menzionando sempre tra le garanzie anche il vaglia cambiario di Fr. 5’000’000.-- avallato dall’ing. __________ dall’ing. __________ e dall’avv. __________\ng) In seguito poi alla concessione alla __________ da parte della __________ di un mutuo di Fr. 8’000’000.--, la __________ ha ridotto con scritto 25 ottobre 1990 (doc. 15 e 18) il suo credito a Fr. 10’000’000.-- con scadenza indeterminata, comunicando che il prestito non era più trattato nella forma consorziale con la __________. Tra le garanzie la banca ha nuovamente elencato il vaglia cambiario di Fr. 5’000’000.--.\nh) Con scritto 26 giugno 1991 (doc. 19) la __________ ha ulteriormente ridotto il mutuo a Fr. 9’000’000.-- con scadenza fino al 31 dicembre 1991, elencando tra le altre garanzie anche un vaglia cambiario di Fr. 6’000’000.-- in bianco di luogo di emissione, data e scadenza, firmato dagli aventi diritto della __________ ed avallato dall’ing. __________ dall’ing. __________ e dall’avv. __________. La Banca ha chiesto l’invio del vaglia cambiario di Fr. 6’000’000.--.\ni) Con lettera 27 novembre 1992 (doc. H = doc. 23), controfirmata dalla __________, la __________ ha comunicato alla __________ che\n“... con effetto 31 ottobre 1992, la __________, ha ceduto il credito vantato nei vostri confronti al __________, unitamente a tutte le garanzie e diritti accessori ivi connessi . ....”\nDi conseguenza ha girato il vaglia cambiario di Fr. 5’000’000.-- alla __________ (doc. C).\nl) Non avendo la __________ A rimborsato il mutuo concessole, la __________ ha completato il vaglia cambiario in oggetto, indicando come data di emissione il 22 marzo 1993 e di scadenza il 26 marzo 1993. Il vaglia cambiario doc. C, protestato per mancato pagamento il 30 marzo 1993 (doc. D), è stato messo in esecuzione cambiaria nei confronti dell’avallante ing. __________ per l’importo di Fr. 5’000’000.-- oltre interessi al 7% dal 3 marzo 1993 e Fr. 4’677.65. Avendo l’escusso interposto tempestiva opposizione, l’UEF di Locarno lo ha sottoposto al giudizio del Pretore di Locarno-Campagna ai sensi dell’art. 181 LEF.\nB. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha argomentato che:\n- il debito è estinto per novazione. Infatti in data 31 marzo 1993 la __________ e gli avallanti del vaglia cambiario doc. C hanno introdotto un’azione presso la Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1, contro la girataria __________ tendente all’accertamento della proprietà del titolo, dell’inesistenza del credito cambiario e alla restituzione della cartavalore (doc. 1);\n- il vaglia cambiario costituiva un accessorio del mutuo concesso quale credito di costruzione, per cui considerata la serie di novazioni del credito principale, esso è da tempo estinto. D’altro canto solo la __________ era autorizzata a presentarlo all’incasso, qualora il credito concesso non le fosse stato rimborsato;\n- data l’assenza dei requisiti formali imposti dalla legge, in particolare l’assenza della data di emissione, al momento della girata alla __________, il documento in oggetto non poteva costituire vaglia cambiario. La __________ ha infatti semplicemente consegnato il doc. C in bianco di luogo, data d’emissione e di scadenza alla __________. Il vaglia cambiario esiste pertanto soltanto dal 22 marzo 1993, data di emissione, e quindi non poteva essere validamente girato. Alla __________ manca pertanto la legittimazione attiva, non potendo giustificare il suo diritto ad avvalersene sulla base di una regolare girata;\n- non vi è stata cessione del contratto di mutuo da parte della __________ alla __________. Il diritto di completare il documento vaglia è tuttavia inerente al citato contratto di mutuo, per cui titolare di questo diritto è rimasta la __________;\n- la __________ acquistando il vaglia ha agito scientemente a danno del debitore ex art. 1007 CO. Infatti la __________ sapeva che il titolo cambiario, emesso nel 1986, si era ormai estinto nel 1989, unitamente al credito principale."}