Infatti, contrariamente a quanto da essa ritenuto, la girata per incasso ex art. 1008 CO non conferisce alla girataria i diritti cambiari, ma solo l’autorizzazione ad incassare. Le allegazioni presentate dalla procedente, per la prima volta in sede di appello, secondo cui la sua legittimazione si fonderebbe su di una girata completa, mentre il suddetto timbro, apposto secondo la Convenzione XIII dell’Associazione svizzera dei banchieri, sarebbe ininfluente, vanno respinte, poichè proceduralmente irrite. Ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC è infatti esclusa in sede d’appello la facoltà di produrre nuovi fatti, prove ed eccezioni.