Egli è autorizzato, quale rappresentante del girante ad inoltrare causa, ma non in nome proprio, per cui non può essere parte. Soggetto di diritto resta il girante. Questi non è responsabile in via cambiaria nei confronti del giratario. Il loro rapporto è infatti regolato unicamente dal rapporto di mandato (cfr. A.Meier-Hayoz/H.C. von der Crone, op. cit. § 11, m 30, 31 e 32 p. 176/177; Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schw. Recht, OR II, m. 8 ad art. 1008 CO p. 1988; Baumbach/Hefermehl, Wechselgesetz und Schckgesetz, 18. ed., Monaco 1993 m. 4 ad art. 18 WG).