Ex art. 1008 cpv. 1 CO, applicabile secondo l’art. 1098 CO anche al vaglia cambiario, se alla girata è apposta la clausola “valuta per incasso”, “per incasso”, “per procura” od ogni altra che implichi un semplice mandato, il portatore può esercitare tutti i diritti inerenti al vaglia cambiario, ma non può girarlo per procura. Da questo tipo di girata è riconoscibile a terzi che trasferita è solo l’autorizzazione ad incassare e non i diritti cambiari. Il giratario può far valere tutti i diritti del girante nel nome di quest’ultimo. Egli è autorizzato, quale rappresentante del girante ad inoltrare causa, ma non in nome proprio, per cui non può essere parte.