Ex combinati art. 1006 cpv. 1 e 1098 CO il detentore del vaglia cambiario è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate. Chi si legittima in tal modo vale, fino a prova contraria, anche come legittimato materialmente, come proprietario del titolo cambiario e pertanto come creditore del credito cambiario (cfr. A. Meier-Hayoz/H.C. von der Crone, Wertpapierrecht, Berna 1985, § m. 53 p. 181). b) Il titolo cambiario può venire trasferito unicamente allo scopo di incassare il credito cambiario. Ex art. 1008 cpv.