una della __________ alla __________, l’altra dalla __________ alla __________. Secondo il giudice di prime cure il timbro relativo alla summenzionata Convenzione sarebbe ininfluente, essendo preceduto da una chiara girata, ossia dal timbro “by order __________ ” e dalla firma della __________, che indica la procedente quale girataria e nuova portatrice. La __________ sarebbe pertanto legittimata sia materialmente che nell’ambito di questa procedura. In prima sede è poi stata negata pure l’eccezione ex art. 182 n. 4 CO, non risultando dalle tavole processuali alcun indizio circa la malafede della procedente nell’acquisto del titolo cambiario.