L’escussa non avrebbe inoltre nè addotto il pagamento del debito, nè una dilazione e nemmeno avrebbe eccepito la falsità del titolo cambiario ex art. 182 n. 1, 2 e 3 LEF. Il primo giudice ha poi rilevato che la procura per incasso secondo la Convenzione XIII dell’Associazione svizzera dei banchieri non costituirebbe una girata per procura, ma solo un mandato d’incasso. Nel caso di specie sul vaglia cambiario appaiono due girate complete: una della __________ alla __________, l’altra dalla __________ alla __________.