{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-03-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1994-20_1995-03-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8426&nX40_KEY=4711564&nTrefferzeile=68&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8159018a9936735a4421342357a11872"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["14.1994.20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.03.1995 14.1994.20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:38:05", "Checksum": "ca482e374a6445ac11d0924ee2aa33f2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.03.1995 14.1994.20\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nOra dall’esame del verbale del contraddittorio tenutosi in prima sede risulta che la __________ ha dichiarato quanto segue:\n“L’escussa sembra confondere due persone giuridiche ben distinte ovvero la __________ e __________ presso la quale avrebbe dovuto essere pagata la somma figurante sulla cambiale e d’altro canto la __________. Escutente nella presente procedura è infatti quest’ultima figurante a retro della cambiale quale detentrice di una procura per incasso. La legittimazione attiva è pertanto pacifica ai sensi dell’art.1008 CO.....”\nReplicando la procedente ha poi aggiunto:\n“... Per il resto si riconferma in quanto già esposto in particolare per quanto riguarda la legittimazione attiva dell’escutente si fa notare come ex art. 1008 CO il portatore ove appaia la clausola “procura per incasso” goda di tutti i diritti inerenti alla cambiale, nessuno escluso.”\nIn prima sede la __________ ha pertanto chiaramente affermato di essere detentrice unicamente di una procura per incasso, non menzionando in alcun modo la girata secondo l’indicazione “by order __________...__________ (firma)”. Avendo pertanto definito la sua posizione quale girataria per incasso, alla __________ manca la legittimazione attiva per poter procedere in proprio nome. Infatti, contrariamente a quanto da essa ritenuto, la girata per incasso ex art. 1008 CO non conferisce alla girataria i diritti cambiari, ma solo l’autorizzazione ad incassare.\nLe allegazioni presentate dalla procedente, per la prima volta in sede di appello, secondo cui la sua legittimazione si fonderebbe su di una girata completa, mentre il suddetto timbro, apposto secondo la Convenzione XIII dell’Associazione svizzera dei banchieri, sarebbe ininfluente, vanno respinte, poichè proceduralmente irrite. Ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC è infatti esclusa in sede d’appello la facoltà di produrre nuovi fatti, prove ed eccezioni.\nDi conseguenza, mancando alla __________ la legittimazione attiva, l’opposizione interposta da __________ va ammessa.\n3. L’appello 20 dicembre 1994 __________ va pertanto accolto.\nTassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).\nPer i quali motivi, richiamato l’art. 182 LEF, 1008 CO, nonchè i disposti citati\npronuncia: 1. L’appello 20 dicembre 1994 __________, è accolto.\nDi conseguenza la sentenza 29 novembre/14 dicembre 1994 del Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud è così riformata:\n“1. L’opposizione interposta da __________ asso, al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio del 6/10 ottobre 1994 (esecuzione cambiaria) è ammessa.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 1’200.--, da anticipare come di rito, è a carico della __________, che rifonderà alla __________ Fr. 2’000.-- a titolo di indennità.”\n2. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 1’800.--, già anticipata dall’appellante, è a carico della __________, che rifonderà alla __________ Fr. 2’000.-- a titolo di indennità.\n3. Intimazione:\n- __________\nComunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente: La segretaria:"}