{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-03-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1994-20_1995-03-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8426&nX40_KEY=4933428&nTrefferzeile=72&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8159018a9936735a4421342357a11872"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1994.20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.03.1995 14.1994.20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:59:21", "Checksum": "7357b99735a3accff3ee77bc41b65124", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.03.1995 14.1994.20\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nC. Con sentenza 29 novembre/14 dicembre 1994 il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud non ha ammesso l’opposizione interposta dalla __________ argomentando che nessun elemento concorre ad infirmare la validità del vaglia cambiario in oggetto. L’escussa non avrebbe inoltre nè addotto il pagamento del debito, nè una dilazione e nemmeno avrebbe eccepito la falsità del titolo cambiario ex art. 182 n. 1, 2 e 3 LEF. Il primo giudice ha poi rilevato che la procura per incasso secondo la Convenzione XIII dell’Associazione svizzera dei banchieri non costituirebbe una girata per procura, ma solo un mandato d’incasso. Nel caso di specie sul vaglia cambiario appaiono due girate complete: una della __________ alla __________, l’altra dalla __________ alla __________. Secondo il giudice di prime cure il timbro relativo alla summenzionata Convenzione sarebbe ininfluente, essendo preceduto da una chiara girata, ossia dal timbro “by order __________ ” e dalla firma della __________, che indica la procedente quale girataria e nuova portatrice. La __________ sarebbe pertanto legittimata sia materialmente che nell’ambito di questa procedura. In prima sede è poi stata negata pure l’eccezione ex art. 182 n. 4 CO, non risultando dalle tavole processuali alcun indizio circa la malafede della procedente nell’acquisto del titolo cambiario. Respinta è stata anche la richiesta di prestazione di cauzione ex art. 183 cpv. 2 LEF, non essendovi alcun motivo di ritenere, che la __________, istituto bancario con sede a __________, non offra sufficienti garanzie nell’eventualità in cui fosse tenuta a restituzione.\nD. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede. In particolare la __________ ha rilevato che la procedente ha esplicitamente riconosciuto durante l’udienza di contraddittorio di essere al beneficio di una procura d’incasso, la quale secondo la Convenzione XIII dell’associazione svizzera dei banchieri non costituirebbe una girata per procura, ma semplicemente un mandato d’incasso.\nE. Con osservazioni 23 gennaio 1995 la procedente si è opposta al gravame affermando tra l’altro di essere girataria a pieno diritto e successivamente anche detentrice di una procura per incasso. Se la __________ avesse pertanto voluto unicamente conferirle un mandato d’incasso, avrebbe semplicemente apposto il timbro in questione dopo la girata della __________ alla __________. La __________ ha sostenuto di non aver mai dichiarato, nè tanto meno ammesso o riconosciuto, anche solo indirettamente, che la __________ non abbia eseguito una girata completa nei suoi confronti. Essa si sarebbe limitata ad analizzare la propria legittimazione quale detentrice di un mandato d’incasso.\nConsiderato\nin diritto: 1. Nell’ambito della procedura cambiaria, il giudice chiamato a pronunciarsi sull’opposizione procede d’ufficio all’esame e all’accertamento della validità del titolo in rapporto alle menzioni e alle formalità essenziali volute dal diritto cambiario (cfr. CEF 13 aprile 1987 in re A./P. SA; Rep 1977 p. 119; CEF 8 aprile 1986 in re T. c/G.).\n2. a) Ex art. 1004 CO, applicabile secondo l’art. 1098 CO anche al vaglia cambiario, la girata trasferisce tutti i diritti inerenti il vaglia cambiario.\nEx combinati art. 1006 cpv. 1 e 1098 CO il detentore del vaglia cambiario è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate. Chi si legittima in tal modo vale, fino a prova contraria, anche come legittimato materialmente, come proprietario del titolo cambiario e pertanto come creditore del credito cambiario (cfr. A. Meier-Hayoz/H.C. von der Crone, Wertpapierrecht, Berna 1985, § m. 53 p. 181).\nb) Il titolo cambiario può venire trasferito unicamente allo scopo di incassare il credito cambiario.\nEx art. 1008 cpv. 1 CO, applicabile secondo l’art. 1098 CO anche al vaglia cambiario, se alla girata è apposta la clausola “valuta per incasso”, “per incasso”, “per procura” od ogni altra che implichi un semplice mandato, il portatore può esercitare tutti i diritti inerenti al vaglia cambiario, ma non può girarlo per procura.\nDa questo tipo di girata è riconoscibile a terzi che trasferita è solo l’autorizzazione ad incassare e non i diritti cambiari. Il giratario può far valere tutti i diritti del girante nel nome di quest’ultimo. Egli è autorizzato, quale rappresentante del girante ad inoltrare causa, ma non in nome proprio, per cui non può essere parte. Soggetto di diritto resta il girante. Questi non è responsabile in via cambiaria nei confronti del giratario. Il loro rapporto è infatti regolato unicamente dal rapporto di mandato (cfr. A.Meier-Hayoz/H.C. von der Crone, op. cit. § 11, m 30, 31 e 32 p. 176/177; Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schw. Recht, OR II, m. 8 ad art. 1008 CO p. 1988; Baumbach/Hefermehl, Wechselgesetz und Schckgesetz, 18. ed., Monaco 1993 m. 4 ad art. 18 WG).\nc) Dalle precedenti considerazioni si evince che la definizione del tipo di girata con la quale alla __________ è stato consegnato il vaglia cambiario in esame è determinante per poter decidere in merito alla sua legittimazione attiva, atteso che il giratario per incasso - a differenza del giratario ordinario -, non diviene titolare del diritto cartolare, e di conseguenza non può inoltrare causa in nome proprio, ma solo in nome del girante. Considerate pertanto le diverse conseguenze di una normale girata o di una girata per incasso, l’apposizione del citato timbro secondo la Convenzione XIII dell’Associazione svizzera dei banchieri, non può essere considerata ininfluente, come ritenuto in prima sede. Occorre pertanto definirne la portata sulla base della volontà delle parti."}