{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-03-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1994-20_1995-03-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8426&nX40_KEY=4933428&nTrefferzeile=72&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8159018a9936735a4421342357a11872"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1994.20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.03.1995 14.1994.20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:59:21", "Checksum": "7357b99735a3accff3ee77bc41b65124", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.03.1995 14.1994.20\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n29 marzo 1995/kc |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (esecuzione cambiaria) dipendente dall’opposizione interposta da\n|\n|\n__________ (patr. dall’avv. __________) |\n|\n|\n|\nal PE cambiario n. __________ del 6/10 ottobre 1994 dell’UEF di Mendrisio ad istanza di |\n|\n|\n|\n__________, (patr. dallo studio legale __________ |\nopposizione sottoposta, giusta l’art. 181 LEF, con atto 17 ottobre 1994 dell’UEF di Mendrisio al giudizio della Pretura di Mendrisio-Sud;\nsulla quale opposizione il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud con sentenza 29 novembre/14 dicembre 1994 ha così deciso:\n“1. L’opposizione interposta da __________, al precetto esecutivo per esecuzione cambiaria no. __________ UEF di Mendrisio non è ammessa.\n2. Tassa di giustizia in Fr. 1’200.-- e spese, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________, la quale rifonderà a __________, l’importo di Fr. 2’000.-- a titolo di indennità.”\nDecisione tempestivamente dedotta in appello da __________ che con atto 20 dicembre 1994 ha chiesto sia giudicato:\n“A. In via provvisionale\nAl presente appello è concesso effetto sospensivo.\nB. Nel merito\nI. Il presente appello è accolto.\nII. Di conseguenza la decisione impugnata è annullata e riformata come segue:\n1. In via principale l’opposizione interposta da __________, al PE cambiario N. __________ UEF Mendrisio è ammessa ex art. 182 cpv. 1 cifra 1 LEF.\nIn via subordinata l’opposizione interposta __________, al PE cambiario n. __________ UEF Mendrisio è ammessa ex art. 182 cpv. 1 cifra 4 LEF, escluso qualsivoglia deposito da parte dell’escussa.\nIn via ancor più subordinata, qualora l’opposizione non fosse ammessa, alla parte appellata è fatto ordine di depositare, ex art. 183 cpv. 2 LEF, una cauzione di importo corrispondente alla somma posta in esecuzione, interessi inclusi.\n2. Protestate tasse spese e ripetibili.\nIII. Protestate tasse spese e ripetibili di appello.”\nCon osservazioni 23 gennaio 1995 la parte appellata ha postulato la reiezione dell’appello, protestate spese e ripetibili;\nrilevato che con decreto presidenziale 27/30 dicembre 1994 all’appello è stato concesso effetto sospensivo;\nesaminati atti e documenti,\nposti i seguenti\npunti di giudizio: 1. Deve essere accolta l’appellazione 20 dicembre 1994 __________\n2. Tassa di giustizia e indennità.\nRitenuto\nin fatto: A. La __________ ha emesso il 24 novembre 1993 un vaglia cambiario per Lit. 1’666’666’000.-- all’ordine della __________, pagabili presso la __________, con scadenza al 31 agosto 1994. Il vaglia cambiario è stato girato dalla __________. all’ordine della __________ A retro del vaglia cambiario appaiono inoltre le seguenti menzioni:\n“By order\n__________\n__________\n(firma)\n(ed il timbro)\nPROCURATION POUR ENCAISSEMENT\nselon Convention XIII de\nl’Association Suisse des Banquiers\n__________\n__________\n__________ ”\nB. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha contestato la legittimazione attiva della __________ (in seguito: __________), il vaglia cambiario essendole stato trasmesso con un semplice mandato d’incasso ai sensi della Convenzione XIII dell’Associazione svizzera dei banchieri, come attestato dal timbro apposto a retro, e non con una girata. La __________ ha inoltre sostenuto di aver documentato, sulla base del contratto doc. 1, l’estinzione del debito ex art. 182 n. 1 LEF. Infatti in seguito al mancato pagamento di anche una sola delle cambiali, il contratto doc. 1 e tutti gli impegni assunti, sarebbero venuti a cadere automaticamente. La __________ avrebbe pure dovuto ottenere e produrre l’autorizzazione alla vendita da parte della __________. L’escussa ha poi argomentato che se l’opposizione fosse stata rigettata ex art. 182 n. 4 LEF, per l’eventuale sua impossibilità di depositare tempestivamente un’eventuale garanzia, allora il Pretore avrebbe dovuto ordinare alla procedente ex art. 183 cpv. 2 LEF di versare un’adeguata cauzione, da quantificare nella stessa misura dell’importo posto in esecuzione. La __________ ha infine contestato il cambio, non essendo stato nè specificato, nè documentato.\nLa __________ ha dal canto suo affermato di essere l’escutente, figurando infatti a retro del vaglia cambiario quale detentrice di una procura per incasso, per cui la sua legittimazione attiva sarebbe data ex art. 1008 CO. Essa ha sostenuto di non essere mai stata parte del contratto citato dall’escussa. Inoltre ha negato che vi sia stata una dilazione o una remissione ex art. 182 n. 1 LEF e ha contestato qualsiasi eccezione ex art. 182 n. 4 LEF. I presupposti per la prestazione di una cauzione ex art. 183 cpv. 2 LEF non sarebbero d’altro canto adempiuti, la procedente essendo una banca con sede a Lugano."}