che la distinzione operata dal primo giudice tra atti e documenti è in contrasto con il chiaro tenore letterale dell'art. 117 cpv.2 CPC; che il doc. B, redatto in tedesco e non tradotto, posto dal primo giudice a fondamento del pronunciato qui impugnato, è pertanto inidoneo a costituire riconoscimento di debito ex art. 82 LEF legittimante il rigetto provvisorio dell'opposizione; che l'appello deve quindi essere accolto, con tassa di giustizia e indennità a carico di __________ (art. 51, 54, 67 cpv.1 e 68 cpv.2 OTLEF); richiamati gli art. 117 CPC e 82 LEF; pronuncia 1. L’appellazione 2/5 dicembre 1994 __________, è accolta.