Si tratta, per "radicata giurisprudenza" della II. Camera civile del Tribunale d'appello (cfr. sentenza 15 luglio 1974 in Rep 1975 p.302-303 nonchè sentenza inedita in re Z. c. F. del 3 febbraio 1965 della CCA), di "un prescritto di ordine pubblico che nel nostro Cantone non richiede alcuna giustificazione per cui l'osservanza di questa fondamentale forma non può essere lasciata all'arbitrio delle parti nè all'inerzia del giudice".