che l'appellante ha pure evidenziato che la sentenza "raggiunge il massimo del formalismo eccessivo sostenendo che la lingua italiana va usata nel processo solo per gli atti e non per i documenti"; che ex art. 117 cpv.1 CPC il processo deve svolgersi in lingua italiana, ritenuto che per il cpv.2 "gli atti processuali, i documenti e le perizie" sono trattati allo stesso modo; che la normativa di diritto processuale ticinese riprende un principio generale ben radicato nel diritto ticinese: giĆ  l'art. 39 dell'abrogato CPC del 24 giugno 1924 stabiliva che "le allegazioni e conclusioni devono essere scritte in lingua italiana". Si tratta, per "radicata giurisprudenza" della II.