B un documento e non un atto di causa, non può essere condivisa la tesi dell'escussa secondo cui vi sarebbe stata, anche per mano dell'istante, violazione del citato prescritto d'ordine pubblico scatente dall'art. 117 cpv.1 CPC oppur'anco violazione del diritto di essere sentito"; che con tempestivo appello __________ ha riproposto in sostanza le allegazioni già espresse nel contraddittorio, ribadendo che il doc. B non redatto in italiano e non tradotto "è da considerare dal profilo processuale come inesistente", ritenuto altresì che il fatto che il primo giudice l'abbia posto a fondamento del suo giudizio costituisce violazione del diritto di essere sentito;