{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1994-19_1995-10-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8424&nX40_KEY=4933419&nTrefferzeile=41&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c09bf7b36fc7f4b682fb31cb5b635809"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1994.19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.10.1995 14.1994.19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:07:17", "Checksum": "838a9cbaed2c2664c15e7485a2f32a8d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.10.1995 14.1994.19\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n27 ottobre 1995/FC/fb\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 25 luglio 1994 da\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n|\n__________\n|\nper ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 10/12 gennaio 1994 dell’UEF di Mendrisio;\nsulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud ha così deciso il 22/25 novembre 1994:\n\"1. L'istanza è accolta.\n§ Sino a concorrenza di Fr. 8'603.50 con interessi al 5% dal 12 gennaio 1994, oltre le spese esecutive, è rigettata in via provvisoria l'opposizione interposta da __________ al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Mendrisio del 12 gennaio 1994.\n2. Spese e TG in Fr. 140.--, da anticipare dall'istante, sono a carico di __________ che rifonderà a __________ Fr. 100.-- di indennità\";\ndecisione tempestivamente dedotta in appello il 2/5 dicembre 1994 dall'escussa che ha chiesto sia giudicato:\n\"1. L'appello è accolto e la sentenza riformata nel senso che:\na) l'istanza 25 luglio 1994 __________, è respinta;\nb) è confermata l'opposizione interposta al precetto;\nc) tassa di giustizia e spese a carico dell'istante che verserà alla convenuta le ripetibili;\n2. Protestate tassa di giustizia, spese e indennità di seconda sede\";\nrilevato che l'appellata non ha presentato osservazioni;\nesaminati atti e documenti;\nconsiderato\nin fatto e in diritto\nche con PE n. __________ del 10/12 gennaio 1994 __________ procede contro __________ per Fr. 8'603.50 oltre accessori;\nche l’escussa ha interposto tempestiva opposizione;\nche con istanza 25 luglio 1994 , __________ ha chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione, protestate spese e indennità;\nche all’udienza dell'8 settembre 1994 l'escussa ha chiesto la reiezione in ordine dell'istanza per mancanza del prescritto di ordine pubblico dell'uso della lingua italiana, protestate spese e indennità, atteso che \"il preteso e contestato riconoscimento di debito può essere solo il doc. B poichè le fatture non possono adempiere i presupposti dell'art. 82 LEF. Il doc. B è però redatto in tedesco. Per i principi espressi in Rep 1989 pag. 331 il doc. B deve essere tradotto in italiano per consentire all'escussa il suo diritto di difesa e quindi il suo diritto di essere sentita: non essendo cognita del tedesco, l'escussa non può comprendere il contenuto giuridico del doc. B che doveva essere presentato munito della indispensabile traduzione\";\nche il Segretario assessore ha accolto l'istanza, dopo aver respinto l'eccezione d'ordine perchè \"l'escussa non ha chiesto la traduzione del doc. B, limitandosi invero essa a postulare, per la mancata presentazione della traduzione in italiano, la reiezione in ordine dell'istanza\" e \"in tale contesto, essendo il doc. B un documento e non un atto di causa, non può essere condivisa la tesi dell'escussa secondo cui vi sarebbe stata, anche per mano dell'istante, violazione del citato prescritto d'ordine pubblico scatente dall'art. 117 cpv.1 CPC oppur'anco violazione del diritto di essere sentito\";\nche con tempestivo appello __________ ha riproposto in sostanza le allegazioni già espresse nel contraddittorio, ribadendo che il doc. B non redatto in italiano e non tradotto \"è da considerare dal profilo processuale come inesistente\", ritenuto altresì che il fatto che il primo giudice l'abbia posto a fondamento del suo giudizio costituisce violazione del diritto di essere sentito;\nche l'appellante ha pure evidenziato che la sentenza \"raggiunge il massimo del formalismo eccessivo sostenendo che la lingua italiana va usata nel processo solo per gli atti e non per i documenti\";\nche ex art. 117 cpv.1 CPC il processo deve svolgersi in lingua italiana, ritenuto che per il cpv.2 \"gli atti processuali, i documenti e le perizie\" sono trattati allo stesso modo;\nche la normativa di diritto processuale ticinese riprende un principio generale ben radicato nel diritto ticinese: già l'art. 39 dell'abrogato CPC del 24 giugno 1924 stabiliva che \"le allegazioni e conclusioni devono essere scritte in lingua italiana\". Si tratta, per \"radicata giurisprudenza\" della II. Camera civile del Tribunale d'appello (cfr. sentenza 15 luglio 1974 in Rep 1975 p.302-303 nonchè sentenza inedita in re Z. c. F. del 3 febbraio 1965 della CCA), di \"un prescritto di ordine pubblico che nel nostro Cantone non richiede alcuna giustificazione per cui l'osservanza di questa fondamentale forma non può essere lasciata all'arbitrio delle parti nè all'inerzia del giudice\". Il Tribunale federale ha dal canto suo stabilito che il riconoscimento delle quattro lingue nazionali e delle tre lingue ufficiali vale solo nei rapporti con le autorità federali per cui il diritto processuale cantonale può prescrivere, tra l'altro, l'uso esclusivo della lingua ufficiale del Cantone per la stesura degli atti processuali (cfr. DTF 83 III 58, giurisprudenza che ha trovato ulteriore conferma in DTF 102 Ia 35-38; Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p.331);\nche la distinzione operata dal primo giudice tra atti e documenti è in contrasto con il chiaro tenore letterale dell'art. 117 cpv.2 CPC;\nche il doc. B, redatto in tedesco e non tradotto, posto dal primo giudice a fondamento del pronunciato qui impugnato, è pertanto inidoneo a costituire riconoscimento di debito ex art. 82 LEF legittimante il rigetto provvisorio dell'opposizione;\nche l'appello deve quindi essere accolto, con tassa di giustizia e indennità a carico di __________ (art. 51, 54, 67 cpv.1 e 68 cpv.2 OTLEF);\nrichiamati gli art. 117 CPC e 82 LEF;\npronuncia"}