C), asseverando, per quanto di rilevanza nella fattispecie, che si tratta di contratti di vendita a rate che non rispetterebbero le prescrizioni formali tipiche di siffatta forma contrattuale e sarebbero pertanto nulli. 5.a) La validità del contratto di vendita a pagamento rateale soggiace alla sola forma scritta a condizione che il venditore non abbia agito quale professionista o commerciante, nel qual caso il contratto oltre ad essere scritto, deve menzionare e contenere tutte le modalità stabilite dall’art. 226 a cpv. 2 n. 1-11 CO. b) Ex art. 226 m cpv.