La concessione a __________ di una moratoria concordataria e la nomina di un commissario non le impedisce di procedere in via esecutiva per la riscossione di un proprio credito (ZR 1975 n. 3 cons. 2). La creditrice cui è stata concessa una moratoria concordataria conserva una certa libertà d’azione e perde il proprio potere di disporre unicamente riguardo agli atti enumerati al cpv. 1 dell’art. 298 LEF: per il resto non vi è limitazione (ZR 1975 n. 3 cons. 2). Anche nell’ipotesi che __________ non avesse agito con il consenso del commissario del concordato, gli atti processuali da essa compiuti sarebbero quindi validi: