” Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escussa che con atto 30 novembre 1994 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili; mentre con osservazioni 4 gennaio 1995 l’appellata ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili; rilevato che con decreto presidenziale 2 dicembre 1994 all’appello è stato concesso l’effetto sospensivo; esaminati atti e documenti, posti i seguenti punti di giudizio: 1. Deve essere accolta l’appellazione 30 novembre 1994 __________ a? 2. Tassa di giustizia e indennità. Ritenuto in fatto: A. Con PE n. __________ del 9 giugno/13 settembre 1994 dell’UEF di Bellinzona __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr.