{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1994-14_1995-06-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=9130&nX40_KEY=4933424&nTrefferzeile=46&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "21fcb7452faeea101442be4df0f6c9ed"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1994.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.06.1995 14.1994.14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:02:27", "Checksum": "0f88f3f23b80dbe800dac6f1db350308", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.06.1995 14.1994.14\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n8 giugno 1995/C/fc/kc\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 21 settembre 1994 da\n|\n|\n__________ (patrocinato dall’avv. __________)\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n__________ (patrocinato dall’avv. __________)\n|\ntendente ad ottenere il rigetto dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 9 giugno/13 settembre 1994 dell’UEF di Bellinzona;\nsulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona con sentenza 18 novembre 1994 ha così pronunciato:\n“1. E’ rigettata in via provvisoria per la somma di Fr. 67’685.-- oltre interessi all’8 % dal 3 giugno 1994 e spese l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Bellinzona, notificato il 13 settembre 1994.\n2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi Fr. 200.--, da anticipare dall’istante, sono a carico della convenuta, la quale rifonderà alla controparte Fr. 300.-- per ripetibili.”\nDecisione tempestivamente dedotta in appello dall’escussa che con atto 30 novembre 1994 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;\nmentre con osservazioni 4 gennaio 1995 l’appellata ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili;\nrilevato che con decreto presidenziale 2 dicembre 1994 all’appello è stato concesso l’effetto sospensivo;\nesaminati atti e documenti,\nposti i seguenti\npunti di giudizio: 1. Deve essere accolta l’appellazione 30 novembre 1994 __________ a?\n2. Tassa di giustizia e indennità.\nRitenuto\nin fatto: A. Con PE n. __________ del 9 giugno/13 settembre 1994 dell’UEF di Bellinzona __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 67’685.-- oltre interessi all’8 % dal 3 giugno 1994, indicando quale titolo di credito: “Leasingverträge n. __________vom 13.7.1993 und n. __________ vom 24.2.1992 je 7 offene Leasingzinsen a Fr. 4’156.-- und Fr. 5’633.-- abzüglich Anzahlung von Fr. 838.--”.\nInterposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto al Pretore.\nB. La procedente fonda la sua pretesa sui contratti leasing n. __________del 13 giugno 1993 (doc. B), stipulato in sostituzione di uno pattuito in precedenza, e n. __________del 24 febbraio 1992 (doc. C), sottoscritti dall’escussa, con i quali quest’ultima si è impegnata a versare alla procedente cento rate mensili di Fr. 4’156.-- cadauna rispett. quarantotto rate mensili di Fr. 5’633.-- cadauna per il finanziamento concessole per l’acquisto di uno __________ e di venti “__________ ”.\nC. All’udienza di contraddittorio __________ ha argomentato che all’istante “manca la legittimazione attiva poiché nei suoi confronti è stata aperta una procedura concordataria con abbandono dell’attivo”.\nA mente dell’escussa i contratti n. __________ del 24 febbraio 1992 e n. __________ del 13 giugno 1993 non sono contratti di leasing ma contratti di vendita a rate. Di conseguenza i contratti intercorsi tra le parti, non rispettando le prescrizioni formali del contratto di vendita a rate, sarebbero nulli.\nD. Con sentenza 18 novembre 1994 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona ha accolto l’istanza argomentando che “la convenuta non ha né provato né reso verosimile la proposta di un concordato con l’abbandono dell’attivo”. Per il primo giudice “la qualificazione dei negozi giuridici tra le parti come contratti di vendita a rate è già stata negata con ampia motivazione dal giudice distrettuale di Zurigo” per cui in una “procedura sommaria come quella che ci occupa non è possibile, senza apportare nuovi elementi, rimettere in discussione la decisione di questo Giudice”.\nE. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa, asseverando che all’istante è stata concessa una moratoria concordataria in vista di ottenere il beneficio del concordato con l’abbandono dell’attivo.\nA mente dell’appellante la __________ ha agito senza il concorso del commissario del concordato sebbene, per quanto concerne gli atti di disposizione sui suoi attivi, il debitore in moratoria concordataria è rappresentato dal commissario o comunque necessita della sua autorizzazione.\n__________ rileva che la procedente non potrebbe chiedere il rigetto dell’opposizione perché avrebbe promosso l’istanza dopo aver ceduto, con effetto dal settembre 1994, il credito alla __________. Siffatta circostanza risulterebbe dalle notifiche di cessione 16 novembre 1994, prodotte quali nuovi documenti di cui l’appellante chiede l’ammissione agli atti perché proverebbero un fatto “non noto al giudice né alla convenuta al momento dell’udienza” che escluderebbe “il perdurare della titolarità della parte appellata sul credito”.\nF. Con osservazioni 4 gennaio 1995 l’appellata ha resistito al gravame argomentando che il 5/7 settembre 1994 le è stata concessa una moratoria concordataria di quattro mesi ex art. 293 ss. LEF. Per l’osservante “nessuna delle norme sulla moratoria concordataria avrebbe mai limitato o limiterebbe in qualche modo la capacità processuale della __________ nella presente causa. L’art. 298 cpv. 1 LEF, infatti, statuisce che il debitore può continuare il suo commercio o la sua industria sotto la vigilanza del commissario, senza che vi sia limitazione alcuna della capacità processuale”."}