che l’ordinanza pretorile 14 novembre 1994 non costituisce decisione suscettibile di impugnativa, avuto riguardo alla sua natura interlocutoria, per chiaro disposto dell’art. 95 cpv. 1 CPC (“le ordinanze non sono appellabili”). - che il “reclamo” 25 novembre 1994 dell’escussa va pertanto dichiarato irricevibile.