che l’art. 136 CPC disciplina l’istituto del rinvio dell’udienza nel senso che: a) la parte o il suo patrocinatore possono chiedere il rinvio se impediti per motivi gravi, in particolare per malattia, infortunio, servizio militare, impegni parlamentari o comparsa avanti ad altro tribunale (cpv. 1); b) il giudice respinge l’istanza di rinvio se la ritiene non giustificata o incompatibile con le necessità del proseguimento del processo (cpv. 2); c) il provvedimento sul rinvio è emanato con ordinanza (cpv. 3); - che l’ordinanza pretorile 14 novembre 1994 non costituisce decisione suscettibile di impugnativa, avuto riguardo alla sua natura interlocutoria, per chiaro disposto dell’art. 95 cpv.