{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-05-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1994-13_1995-05-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8423&nX40_KEY=4711563&nTrefferzeile=7&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5ba0c71175eb6e44fa20c4fb62f39bf5"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["14.1994.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.05.1995 14.1994.13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:55:04", "Checksum": "281f6431dacba69fe27808d10339ca81", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.05.1995 14.1994.13\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 8 settembre 1994 da\nrichiamata l’ordinanza 20 settembre 1994 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, che ha fissato per lunedì 14 novembre 1994 alle ore 16.10 l’udienza per il contraddittorio;\nvista l’istanza datata 13 novembre 1994 - pervenuta alla Pretura il giorno successivo lunedì, - della __________ (in seguito: __________) chiedente la sospensione dell’udienza per motivi di salute;\npreso atto dell’ordinanza pretorile 14 novembre 1994 (lunedì) con cui il rinvio non è stato ammesso e l’udienza “prevista per il.giorno lunedì 14 novembre 1994 alle ore 16.10 è confermata”;\nrilevato che la reiezione della domanda di rinvio è stata motivata in sostanza per la palese tardività e la mancanza di prove;\nvisto il “reclamo” 25 novembre 1994 della __________ contro “l’ordinanza 14 novembre 1994” della Pretura, con cui chiede che “l’ordinanza venga annullata e che le venga pertanto data la possibilità di partecipare alla nuova udienza che deve essere indetta”;\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n- che l’art. 136 CPC disciplina l’istituto del rinvio dell’udienza nel senso che:\na) la parte o il suo patrocinatore possono chiedere il rinvio se impediti per motivi gravi, in particolare per malattia, infortunio, servizio militare, impegni parlamentari o comparsa avanti ad altro tribunale (cpv. 1);\nb) il giudice respinge l’istanza di rinvio se la ritiene non giustificata o incompatibile con le necessità del proseguimento del processo (cpv. 2);\nc) il provvedimento sul rinvio è emanato con ordinanza (cpv. 3);\n- che l’ordinanza pretorile 14 novembre 1994 non costituisce decisione suscettibile di impugnativa, avuto riguardo alla sua natura interlocutoria, per chiaro disposto dell’art. 95 cpv. 1 CPC (“le ordinanze non sono appellabili”).\n- che il “reclamo” 25 novembre 1994 dell’escussa va pertanto dichiarato irricevibile.\n- che in via abbondanziale va rilevato che dal profilo del diritto di essere sentito la Pretore si è correttamente determinata non concedendo il rinvio per mancanza evidente del presupposto dei gravi motivi ex art. 136 CPC, atteso che la __________, sapendo già dall’ordinanza 20 settembre 1994 che vi sarebbe stata l’udienza per il contraddittorio lunedì 14 novembre 1994, non si è premunita, nonostante abbia avuto quasi due mesi di tempo, di far capo ad un altro rappresentante oltre al suo vicepresidente __________ e che questi non ha nemmeno prodotto un certificato medico attestante la sua impossibilità a partecipare all’udienza;\n- che in via ancor più abbondanziale va poi rilevato che la parte che chiede il rinvio di un’udienza deve farsi parte diligente e preoccuparsi tempestivamente dell’esito dell’istanza quando ragioni temporali possono frapporsi tra l’istanza e la sua giudiziale definizione;\nrichiamati gli art. 95 e 136 CPC\npronuncia\n1. Il “reclamo” 25 novembre 1994 __________, è irricevibile.\n2. La tassa di giustizia in Fr. 100.--, già anticipata da __________, resta a suo carico con l'obbligo di rifondere a __________.Fr. 200.-- di indennità.\n3. Intimazione a: - __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente: La segretaria:"}