Questo insieme di documenti, nel quale l’escussa esprime la sua intenzione di saldare il debito, già esigibile, costituisce pertanto valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF per la somma su cui vi è disputa, atteso che, come giustamente ritenuto dal primo giudice, l'escussa ha assunto un'obbligazione ben precisa con riferimento al noto importo. Contrariamente all'assunto dell'escussa il riconoscimento di debito non è condizionato, ritenuto che il miglioramento della sua situazione finanziaria costituisce una semplice indicazione che il pagamento avverrà solo quando sarà possibile: