Spese e tassa di giustizia in Fr. 240.--, da anticipare come di rito dall’istante, sono poste a carico di __________ che rifonderà a __________ Fr. 200.-- a titolo di indennità.” Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escussa che con atto 21 dicembre 1994 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili; mentre con osservazioni 12 gennaio 1995 la parte appellata ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili; esaminati atti e documenti, posti i seguenti punti di giudizio 1. Deve essere accolta l’appellazione 21 dicembre 1994 __________? 2. Tassa di giustizia e indennità. Ritenuto in fatto: