{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-05-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1994-00022_1995-05-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6979&nX40_KEY=4933425&nTrefferzeile=60&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "326d3147794cdb0ab5e451e63d7c6ec7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1994.00022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.05.1995 14.1994.00022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:01:07", "Checksum": "4692605d739ffe596fa2879a95ceb62c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.05.1995 14.1994.00022\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n1.\na)\nLa nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).\nb)\nLa dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).\nc)\nIl giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).\nd)\nPer giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito, subordinato al verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il rigetto dell'opposizione solo se il creditore ne dimostra l'avvenuto debito adempimento. Non riuscendo a far luce sulla causa della mancata realizzazione di una condizione, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione va respinta (cfr. Cometta, op. cit. in Rep. 1989 p. 338 e rif. ivi; Panchaud/Caprez, op. cit., § 16 p. 35).\n2.\na)\nLa procedente fonda la sua domanda di rigetto dell’opposizione su sei fatture trasmesse all’escussa per forniture di merce ammontanti a complessivi Fr. 41’790.-- (doc. A-F), sullo scritto 21 gennaio 1994 (doc. G) mediante il quale ha richiesto all’escussa, per il tramite di una terza società da lei incaricata, il versamento di Fr. 41’790.-- oltre interessi e sulla lettera 3 febbraio 1994 (doc. H), nella quale, in risposta al precedente scritto, l’escussa avrebbe riconosciuto sia il debito che il suo obbligo di pagamento.\nb)\nIl 21 gennaio 1994 __________ ha trasmesso a __________, tramite invio postale raccomandato, un sollecito di pagamento nel quale ha chiesto all’escussa il versamento di Fr. 41’790.-- oltre accessori entro il 2 febbraio 1994 (doc. G).\nCon scritto 3 febbraio 1994 (doc. H) __________ ha risposto alla procedente -facendo esplicito riferimento al sollecito di pagamento doc. G- comunicandole che appena possibile effettuerà il pagamento delle fatture scoperte. Dai doc. A-F, G e H risulta chiaramente che __________ si è riconosciuta, con una dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non discutibile, debitrice nei confronti di __________ dell’importo in esecuzione, esigibile perlomeno dal 2 febbraio 1994.\nQuesto insieme di documenti, nel quale l’escussa esprime la sua intenzione di saldare il debito, già esigibile, costituisce pertanto valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF per la somma su cui vi è disputa, atteso che, come giustamente ritenuto dal primo giudice, l'escussa ha assunto un'obbligazione ben precisa con riferimento al noto importo. Contrariamente all'assunto dell'escussa il riconoscimento di debito non è condizionato, ritenuto che il miglioramento della sua situazione finanziaria costituisce una semplice indicazione che il pagamento avverrà solo quando sarà possibile: si tratta in altre parole di una modalità di pagamento che costituisce un'implicita domanda di dilazione che la controparte non ha accettato.\n__________ ha inoltre provato che il tasso di sconto bancario ordinario nel luogo di pagamento supera il 5 %, per cui, come rettamente evidenziato dal primo giudice, sono dovuti interessi di mora a tale tasso ex art. 104 cpv. 3 CO.\n3.\nL'appello 21 dicembre 1994 __________ va quindi respinto.\nTassa di giustizia e indennità la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 82 LEF e 104 cpv. 3 CO\nPRONUNCIA\n1. L'appello 21 dicembre 1994 __________, è respinto.\n2. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 350.--, già anticipata dall'appellante, è a carico di __________, che rifonderà a __________ Fr. 400.-- d’indennità.\"\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}