{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-05-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1994-00022_1995-05-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6979&nX40_KEY=4933425&nTrefferzeile=60&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "326d3147794cdb0ab5e451e63d7c6ec7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1994.00022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.05.1995 14.1994.00022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:01:07", "Checksum": "4692605d739ffe596fa2879a95ceb62c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.05.1995 14.1994.00022\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n22 maggio 1995/C/fc/fb\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta, presidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 29 settembre 1994 da\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________ patr. dallo studio legale __________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 26/27 settembre 1994 dell’UEF di Mendrisio;\nsulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud con sentenza 1./15 dicembre 1994 ha così pronunciato:\n“1. L’istanza è accolta.\n§ Sino a concorrenza di Fr. 41’790.--, con interessi al 6.25 % dal 2 febbraio 1994, oltre le spese esecutive è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta da __________ avverso il precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio notificato in data 27 settembre 1994.\n2. Spese e tassa di giustizia in Fr. 240.--, da anticipare come di rito dall’istante, sono poste a carico di __________ che rifonderà a __________ Fr. 200.-- a titolo di indennità.”\nDecisione tempestivamente dedotta in appello dall’escussa che con atto 21 dicembre 1994 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;\nmentre con osservazioni 12 gennaio 1995 la parte appellata ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili;\nesaminati atti e documenti,\nposti i seguenti\npunti di giudizio\n1. Deve essere accolta l’appellazione 21 dicembre 1994 __________?\n2. Tassa di giustizia e indennità.\nRitenuto\nin fatto:\nA. Con PE n. __________ del 26/27 settembre 1994 dell’UEF di Mendrisio __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 41’790.-- oltre accessori, indicando quale titolo di credito: “1) Fornitura merce, fatture __________, lettera Infosuisse 21.1.94 e risposta __________ 3.2.94. 2) Interessi di mora al 21.1.94”.\nInterposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.\nB. __________ fonda la sua pretesa su sei fatture trasmesse all’escussa per forniture di merce ammontanti a complessivi Fr. 41’790.-- (doc. A-F).\nLa procedente produce pure lo scritto 21 gennaio 1994 (doc. G) mediante il quale ha richiesto all’escussa, per il tramite di una terza società da lei incaricata, il versamento di Fr. 41’790.-- oltre interessi e la lettera 3 febbraio 1994 (doc. H), nella quale, in risposta al precedente scritto, l’escussa avrebbe riconosciuto sia il debito che il suo obbligo di pagamento.\nC. All’udienza di contraddittorio __________ ha asseverato che il doc. H risulta essere “un semplice riconoscimento di debito condizionato” al miglioramento della sua situazione finanziaria. Ritenuto che non vi è stato miglioramento della condizione finanziaria dell’escussa, la condizione posta a fondamento del riconoscimento di debito doc. H non si è avverata.\nD. Con sentenza 1./15 dicembre 1994 il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud ha accolto l’istanza argomentando che quanto affermato dall’escussa nello scritto 3 febbraio 1994 (doc. H) non coincide “con una condizione precisa e netta bensì solo con una proposta di modalità di pagamento all’indirizzo della creditrice, ciò soprattutto alla luce della ferma volontà di prestare espressa dalla debitrice (“effettueremo sicuramente il pagamento delle sue fatture”) evidentemente non compatibile con la presenza di una vera condizione e meglio quella del ritorno a miglior fortuna”.\nPer il giudice di prime cure gli interessi di mora al 6.5 % ex art. 104 cpv. 3 CO, “decorrono a far data dalla prima valida messa in mora ovvero dal 2 febbraio 1994”.\nE. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravata __________. L’appellante rileva che “la lettera dei cui al doc. H, sia presa singolarmente, sia considerata nell’insieme della documentazione prodotta agli atti, non costituisce un sufficiente titolo di rigetto, in quanto, semmai, semplice riconoscimento di debito condizionato”. Infatti l’escussa “si era dichiarata disposta a procedere al versamento “non appena possibile”, a condizione cioè, che la situazione finanziaria avesse goduto di un sensibile miglioramento”, cosa che in concreto non si sarebbe realizzata.\nF. Con osservazioni 12 gennaio 1995 __________ rileva che nel doc. H l’escussa non ha contestato il debito ma anzi ha affermato che avrebbe effettuato il pagamento delle fatture. La frase inserita nel riconoscimento di debito secondo cui l’escussa avrebbe effettuato il pagamento appena possibile, non è una condizione posta al riconoscimento di debito “ma al contrario una richiesta alla creditrice di un po’ di pazienza, ovvero una proposta sulle modalità di pagamento”.\nConsiderato\nin diritto:\n"}