L’istanza 7 marzo 1994 __________, è parzialmente accolta. Di conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta dalla __________ al PE n. __________del 23/24 dicembre 1994 dall’UE di Lugano limitatamente a Fr. 162’245.70 oltre interessi al 10 % dal 13 novembre 1993 su Fr. 136’615.40 e dal 22 dicembre 1993 su Fr. 25’630.30. 2. La tassa di giustizia di Fr. 400.--, già anticipata dall’istante, è a carico per 1/4 della __________ e per 3/4 della __________. __________ rifonderà a __________ Fr. 500.-- per parte di indennità.” II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr.