105 Ib 40 cons. 2). Ciò deve comunque avvenire in linea di principio compatibilmente con le esigenze del rito sommario che vieta qualsiasi prova per testimoni o perizia se non quale dichiarazione scritta o perizia di parte prodotta al più tardi in sede d’appello. Ne consegue che le prove sopraindicate non possono essere assunte in sede di procedura sommaria di rigetto dell’opposizione.