3 con riferimenti ivi). Dal profilo formale va rilevato che un vizio di procedura in sede arbitrale estera non determina il rifiuto dell’exequatur anche se la stessa carenza avrebbe occasionato l’annullamento del lodo svizzero (ovviamente riservato il caso di violazione di principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, tale da urtare in termini insopportabili il nostro sentimento del diritto, cfr. DTF 101 Ia 526, 96 I 391, 87 I 193 e rif. ivi). Più la convenzione internazionale enumera nei particolari i presupposti formali per l’exequatur (come è il caso per la Convenzione di New York), meno torna applicabile la riserva dell’ordine pubblico svizzero: