La riserva dell’ordine pubblico svizzero ha portata più limitata in tema di riconoscimento ed esecuzione di sentenze arbitrali estere per raffronto all’applicazione che il giudice svizzero del merito è legittimato ad attuare: ne consegue che il giudice del rigetto non può rifiutare l’esecuzione nel caso in cui reputi che il diritto estero è stato applicato dal giudice estero in modo diverso da come avrebbe operato il giudice svizzero (che avrebbe anche potuto non applicare il diritto estero a motivo dell’incompatibilità di tale normativa per ragioni di ordine pubblico svizzero con il nostro ordinamento giuridico, cfr. DTF 101 Ia 526 e 98 Ia 533 consid. 3 con riferimenti ivi).