, m. 29 ad art. 194). E’ principio giurisprudenziale indiscusso, condiviso dalla dottrina, che il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza estera (anche arbitrale) violano l’ordine pubblico svizzero quando contrastano in tutta evidenza con il sentimento di giustizia che caratterizza l’ordinamento giuridico svizzero, tanto disattendendo principi fondamentali sostanziali che formali (DTF 111 Ia 14, 107 Ia 199, 103 Ia 532 e rif. ivi;