b) Per l’art. V cpv. 1 lett. a della Convenzione di New York, il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza saranno negati, a domanda della parte contro la quale la sentenza è invocata, unicamente qualora essa fornisca al giudice del rigetto la prova che “le parti nella convenzione di cui all’art. II, erano, secondo la legge loro applicabile, affette da incapacità, o che la detta convenzione non è valida secondo la legge alla quale le parti l’hanno sottoposta o, in mancanza d’una indicazione a tale riguardo, secondo la legge del paese dove la sentenza è stata emessa”.