Le prestazioni oggetto dei contratti di consulenza e collaborazione di stile di cui ai doc. C, D e E dovevano essere eseguite esclusivamente ed unicamente dai signori __________ e __________ mentre la società __________ aveva la sola funzione di intermediaria economica per cui in concreto si è in presenza di una controversia in materia di lavoro. Le clausole compromissorie in questione sarebbero dunque nulle perché “sottopongono a giudizio arbitrale una materia riservata ai tribunali dello Stato in maniera imperativa”. b) Per l’art. V cpv.