a della Convenzione di New York. Le parti hanno infatti convenuto di adottare quale legge regolatrice dei loro contratti, la legge italiana secondo la quale esse possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte, tranne quelle in materia di lavoro, delle quali fanno parte anche i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione. Le prestazioni oggetto dei contratti di consulenza e collaborazione di stile di cui ai doc.